ART. 2 - Finalità e Attività
1-a)
interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge
8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la
realizzazione del Sistema integrato di interventi e servizi sociali) e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge
5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
1-b) interventi e prestazioni sanitarie;
1-d)
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
1-f) interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
1-g) formazione universitaria e post-universitaria;
1-h) ricerca scientifica di
particolare interesse sociale;
1-j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 13) n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
1-k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda ii pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
1-p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento
nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina
in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
1-q)
alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del
22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di
carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali,
sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
1-r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei
migranti, nei limiti consentiti dalla ragione e dai diritti degli italiani;
1-s)
agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
1-t) organizzazione e gestione di
attività sportive dilettantistiche;
1-w)
promozione e tutela dei diritti umani, civili , sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle
attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle
pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei
tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo
1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
1-x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983,
n. 184; 1-y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni; 1-z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalita organizzata .
2. In termini generali l'Organizzazione ha per scopo:
2-a) ii perseguimento del Bene Comune
ed ii pieno sviluppo della
Persona, mediante forme di azione
volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e
scambio di beni o servizi;
2-b) I' Organizzazione persegue finalità di crescita e sviluppo economico, sociale e culturale , proponendosi come motore di convergenza e struttura di incontro di idee,
competenze e professionalità in
grado di affrontare, tramite un continuo percorso formativo ed un impegno attivo, i problemi sociali e culturali dei
nostri tempi, e proporre soluzioni operative .
3. In dettaglio l'Organizzazione nasce con lo scopo di:
3-a)
contribuire attivamente al progresso
culturale e civile per mezzo
di iniziative che diffondano la conoscenza e -.
l'applicazione
del diritto naturale, in ogni ambito della vita umana; ("
3-b) modificare le norma del diritto positivo che contrastano con il diritto naturale delle persone, dal concepimento alla morte naturali, delle famiglie, dei popoli, quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'aborto e l'eutanasia, i matrimoni e le unioni civili tra persone omosessuali, lo sfruttamento dei lavoratori e dei popoli, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, avviene in Africa e America Latina con la sottrazione delle loro materie prime ad opera di società multinazionali e stati sedicenti democratici;
3-c) promuovere ed attuare studi, ricerche e formazione professionale in campo giuridico, economico, sociale e politico nazionale ed internazionale, a tutela delle sovranità e delle identità dei popoli, nei molteplici ambiti in cui dette sovranità e identità si sostanziano e si specificando;
3-e) nell'ambito di questo contesto, l'Organizzazione si
pone l'ulteriore obiettivo di essere luogo di selezione, incontro e
aggregazione di persone consapevoli delle problematiche rappresentate, ovvero di avvicinare quelle persone che esprimono ii desiderio di intraprendere un percorso formativo e di impegno attivo, consapevole e
completo nella difesa dei valori di cui l'Organizzazione si vuol fare custode .
4. Al fine di meglio identificare e qualificare lo scopo
associativo l'Organizzazione adotterà due documenti di riferimento: 4-a) ii
Codice dei Valori;
4-b) ii Progetto Domus Cultura.
5. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi
in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati
e delle persone aderenti agli enti associati.
6. Per ii perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione
di volontariato potra inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida
finalita e metodi, collaborare con enti pubblici e privati nonché con le istituzioni
pubbliche locali e dello Stato presenti sul territorio, al fine del
conseguimento delle finalità statutarie.